La successione testamentaria rappresenta uno degli aspetti più complessi e personali del diritto ereditario. In questo articolo, lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi illustra le principali informazioni su come si compone e si articola un testamento, un documento che consente al testatore di stabilire la destinazione del proprio patrimonio e di tutelare i suoi legami affettivi.
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Tipologie di disposizioni testamentarie
Il testamento è la manifestazione di volontà con cui il testatore dispone del proprio patrimonio a favore degli eredi in esso designati nel caso di sua morte. Di norma è un atto scritto contenente le disposizioni patrimoniali, ma può disporre anche a carico degli eredi oneri morali o diverse dichiarazioni di volontà di carattere non patrimoniale.
Le disposizioni contenute in un testamento si distinguono in due categorie principali:
- Disposizioni a titolo universale: quando all’erede viene attribuita la universalità dei beni o una parte di essi definita o definibile come una quota dell’intero patrimonio, dando luogo per il destinatario alla qualità di erede.
- Disposizioni a titolo particolare: quando riguardano beni specifici presenti nell’asse ereditario assegnati come a qualcuno a titolo di legato, conferendo al destinatario la qualifica di legatario, senza assumere la qualità di erede.
Tipi di testamento: caratteristiche e requisiti
La legge italiana riconosce diverse tipologie di testamento, ciascuna con proprie caratteristiche e requisiti.
Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. La firma va apposta alla fine delle disposizioni testamentarie, e non è necessario che includa nome e cognome, purché identifichi con certezza la persona del testatore. La data deve riportare giorno, mese e anno, e la sua veridicità può essere contestata solo in casi specifici, come la verifica della capacità del testatore, la determinazione della priorità tra due testamenti o altre questioni che dipendono dal momento della redazione del documento (art. 602 c.c.). Il testatore può conservare il testamento olografo in un luogo sicuro o affidarlo a una persona di fiducia. La validità del documento viene riconosciuta solo dopo la morte del testatore, quando un Notaio ne cura la “pubblicazione” mediante la redazione del verbale di pubblicazione del testamento olografo.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico consiste in un atto notarile in cui il Notaio recepisce e trascrive le volontà del testatore, attenstandone l’autenticità, la validità legale il rispetto delle formalità. La pubblicità è garantita dalla natura stessa di atto pubblico, così come la data, in quanto attestata dal Notaio è certa. La sua copia è depositata presso il Notaio che ha redatto l’atto pubblico, gli archivi notarili e il Registro Generale dei Testamenti.
Testamento segreto
Il testamento segreto consiste in un testamento olografo (che però, con eccezione di data e firma, può essere anche dattiloscritto) consegnato in busta chiusa dal testatore a un Notaio che ne dà atto per iscritto e lo conserva attestandone la provenienza e la data di consegna al suo studio.
Testamento speciale
Il testamento speciale è previsto soltanto in circostanze particolari, nel caso in cui il testatore si trovi in imminente pericolo di vita e non possa andare da un notaio o scrivere un olografo. A seconda della situazione può essere redatto da un notaio, un giudice di pace, un sindaco, un ministro di culto, un ufficiale militare oppure un capitano di nave o aereo, comunque sempre alla presenza di testimoni.
Requisiti per redigere un testamento valido
Per redigere un testamento, il testatore deve avere almeno 18 anni ed essere in condizioni psicofisiche tali da possedere la capacità di testare, ovvero tali da poter esprimere liberamente (senza pressioni esterne) e consapevolmente la propria volontà testamentaria.
Con la pubblicazione del testamento olografo o segreto e/o con il testamento pubblico si attiva la successione e gli eredi possono procedere con la denuncia di successione.
Occorre tenere presente che in alcuni casi è possibile la presenza di più dichiarazioni di volontà testamentaria, ossia di più documenti scritti in cui il testatore manifesta la propria volontà con riferimento ai suoi beni. In questi casi, in genere il testamento valido è l’ultimo in ordine di tempo, ma, qualora le manifestazioni di volontà contenute nei vari testamenti siano tra loro compatibili, può accadere che le varie schede testamentarie possano essere utilizzate congiuntamente in aderenza alla volontà del testatore. Logicamente, in caso di incompatibilità tra le manifestazioni di volontà, quella che vale è l’ultima in ordine di tempo.
Revoca del testamento
Il testatore, inoltre, può sempre revocare in tutto o in parte il testamento. Può farlo in tre modalità:
- “stracciando” la scheda testamentaria olografa in cui ha trascritto le sue volontà;
- redigendo un successivo testamento con manifestazioni di volontà incompatibili con quelle del testamento precedente;
- integrando un’esplicita dichiarazione contenuta in un testamento successivo, come ad esempio la classica “clausola di stile” che spesso si legge nei testamenti: “revoco ogni mio precedente testamento”. Con ciò il precedente testamento non avrà valore e si farà luogo alla successione secondo le indicazioni dell’ultimo testamento in ordine di tempo.
In alcuni casi, può essere necessario contestare un testamento per varie ragioni legate alla sua validità o alla presenza di irregolarità. Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi offre servizi di consulenza testamentaria e assistenza legale per l’impugnazione del testamento, aiutando i clienti a tutelare i propri diritti e interessi ereditari. Per fissare un appuntamento, invitiamo chiunque abbia dubbi sulla successione testamentaria a contattare il nostro Studio.