Il testamento sia pubblico che olografo deve rispecchiare la reale volontà testamentaria. Qualora per qualsiasi ragione, le disposizioni testamentarie risultino difformi dalla effettiva volontà del testatore, perché un terzo approfitti delle sue condizioni di debolezza fisica e/o psichica, così inducendolo a formare un testamento, la cui volontà è diversa da quella che avrebbe espresso senza l’intervento esterno, il testamento è nullo. Lo stesso vale per ogni atto di disposizione della vittima che va ad incidere direttamente o indirettamente sul suo patrimonio (donazioni, polizze vita, matrimonio etc..).
Cosa si intende per circonvenzione di incapace e quando una persona è vittima di circonvenzione
I soggetti passivi della circonvenzione di incapace sono tutti coloro che risultano affetti da una malattia del corpo o della mente tale da renderli incapaci o parzialmente incapaci di intendere e di volere. Possono essere altresì vittime tutti coloro che vengono definiti dalla scienza psichiatrica come deficienti psichici. Questi ultimi sono le persone che non soffrono di malattie tali da renderli incapaci ma che per condizione di vita personale e di salute in genere sono particolarmente vulnerabili. E’ il caso della persona anziana che vive in condizioni di solitudine, del minorenne e di coloro che si trovano in condizioni di particolare fragilità emotiva, come chi nel suo recente passato ha subito un grave lutto familiare.
Come si accerta la circonvenzione di incapace
Laddove vi sia il dubbio di una circonvenzione, occorre innanzitutto distinguere se la vittima del reato è ancora in vita o meno. Nel primo caso, quando si ha anche il solo dubbio che la persona offesa stia compiendo o abbia compiuto disposizioni patrimoniali pregiudizievoli per l’intervento esterno di terze persone, si renderà necessario apprendere ogni circostanza utile che consenta di rinvenire quali siano le sue condizioni di salute, le sue abitudini, le sue frequentazioni e quant’altro. In queste ipotesi è da valutarsi anche il ricorso per l’amministrazione di sostegno in modo da assicurarsi che la vittima non sia più in condizione di disporre del tutto liberamente del suo patrimonio. Nel secondo caso, ovvero quando la presunta vittima di circonvenzione è defunta, è opportuno conferire incarico a un medico legale specializzato in psichiatria che attraverso l’esame della cartella clinica della vittima (quando non è possibile reperirla è indispensabile investire la magistratura inquirente perché l’acquisisca direttamente), che unitamente alle informazioni assunte sulle condizioni di vita della vittima, esprimerà un giudizio prognostico sulla capacità di intendere e di volere o sulla condizione di deficienza psichica della vittima, così da attestarne la vulnerabilità.