In quali casi può essere impugnato il testamento?
Il testamento può essere impugnato per vari motivi di natura formale o sostanziale, ovvero, sommariamente:
innanzitutto in caso di testamento “Olografo” esso può essere impugnato quando risulti “falso” (non di provenienza del testatore), oppure quando non risulti interamente scritto di pugno, né datato, né firmato dal testatore;
inoltre il testamento sia “Olografo” sia “Pubblico” può essere oggetto di impugnazione, qualora il testatore, al momento della redazione risulti essere stato in condizione di “incapacità di testare”: incapaci di testare sono i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti. In sostanza si richiede che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà testamentaria, cosa che non si verifica nei casi descritti ed in tutte quelle situazioni in cui per problemi di natura fisica o psichica, anche momentanea, al momento della redazione del testamento il testatore non possedeva in sé la lucidità necessaria a disporre delle proprie sostanze.
Altro caso è quello in cui per “vizi” della volontà (errore, violenza, dolo) il testatore, ancorché in astratto capace di testare, sottoposto all’azione di un terzo non risulta essere stato in condizione di esprimere liberamente la propria volontà. Il caso tipico è quello della “circonvenzione di incapace” in cui non è necessario che l’”incapacità” si traduca in una “incapacità” di testare o di intendere e volere, ma è sufficiente che si dimostri che per qualche ragione, al momento della redazione della scheda testamentaria, il testatore fosse in condizione di “vulnerabilità”, ovvero che per qualsivoglia ragione, potesse essere sottoposto con successo a pressioni esterne che ne condizionino la volontà.
Il testamento può essere inoltre impugnato per “lesione” dagli eredi “legittimari” quando la devoluzione dell’eredità in esso prevista non rispetti le “quote di riserva” destinate per legge agli stessi, al fine di ottenere la “riduzione” delle altre quote o delle donazioni fatte in vita agli atri eredi, fino al rispetto della quota di riserva destinata al legittimario leso; quando si impugna il testamento per “lesione”, si mette in discussione tutta la ripartizione dei beni effettuata dal defunto in vita e dopo la morte, per verificare chi ha ricevuto di più e chi di meno. All’esito di tale calcolo, il giudice ripartisce il patrimonio della successione in modo da ripristinare la quota di «riserva» lesa dal defunto con il testamento.
Lo studio legale di Torino Boetti-Villanis ha uno staff esperto in materia di diritto della successione ereditaria.
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