Le successioni “mortis causa” possono essere suddivise in due tipologie: con testamento o senza testamento.
Quando non c’è testamento l’eredità si trasmette direttamente agli “eredi legittimi”.
Eredità senza Testamento: gli eredi legittimi
Sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (persone che, pur avendo un ascendente comune, non discendono l’una dall’altra), gli altri parenti entro il VI° grado e lo Stato.
Sono definiti “legittimi” perché indicati come tali dalla legge, secondo un principio di “vicinanza” di parentela, per cui i parenti più vicini escludono quelli di grado ulteriore.
In particolare, l’eredità è devoluta interamente ai figli, in parti uguali se il defunto non abbia lasciato un coniuge superstite, oppure è devoluta al coniuge in assenza di altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle).
Concorso Coniuge e figli
In caso di concorso con i figli al coniuge va la metà dell’eredità in presenza di un solo figlio, al quale spetta l’altra metà, e ad un terzo dell’eredità se concorre con due o più figli, ai quali spettano i rimanenti due terzi.
Concorso Coniuge e ascendenti o fratelli
Se il coniuge concorre con gli ascendenti e/o i fratelli e le sorelle del de cuius, spettano due terzi dell’eredità al primo e un terzo ai secondi, salvo il diritto degli ascendenti a conseguire un quarto dell’eredità.
Se rimangono i soli ascendenti, l’eredità spetta per metà alla linea paterna e per l’altra metà alla linea materna.
In presenza dei soli collaterali di secondo grado, l’eredità va suddivisa in parti uguali, ma i fratelli e le sorelle con padri o madri diversi conseguono la metà della quota rispetto a coloro che hanno i medesimi genitori.
In caso di concorso tra ascendenti e parenti collaterali di secondo grado, l’eredità si suddivide per capi ma ai genitori non può essere attribuita una quota inferiore alla metà.
Se mancano parenti di grado più prossimo, l’eredità è devoluta a quelli di grado ulteriore entro il sesto grado.
Se non vi sono parenti entro il sesto grado l’eredità viene devoluta di diritto e senza possibilità di rinuncia allo Stato.
Nella scelta tra la successione legittima e la successione testamentaria, va considerato che nell’ambito della successione legittima il patrimonio ereditario si trasmette agli eredi in forma “indivisa”, ovvero tutti gli eredi subentrano nella totalità del patrimonio ereditario secondo la quota che viene loro assegnata dalla legge, ed in ragione di tale quota partecipano alla “comunione ereditaria”. Ciò comporta, in particolare per i beni mobili (che non siano denaro o titoli) ed immobili, che nessuno degli eredi sarà proprietario esclusivo, ma solo “comproprietario”, con conseguente necessità di una “divisione ereditaria” che faccia in modo che a ciascuno degli eredi vengano assegnati beni di valore proporzionale al valore della quota di ciascuno, cosa non sempre agevole, e che anzi, spesso, provoca contenziosi tra gli eredi stessi.
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