Un breve esame delle successioni senza testamento.
L’ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere mediante il testamento.
Laddove non vi sia un testamento la legge interviene ad indicare come i beni debbano essere assegnati e distribuiti.
I criteri a cui la legge è improntata sono ispirati all’intensità del vincolo famigliare con il defunto.
In sostanza, nell’ordine, i successibili (ovvero coloro che possono ereditare in mancanza di testamento) sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali (figli e nipoti), gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio naturale, gli altri parenti, ed in mancanza di altri successibili, lo Stato.
In particolare al coniuge spetta la metà del patrimonio ereditario, se in concorso con un solo figlio, o un terzo se i figli sono più di uno.
Ai figli spetta, divisa proporzionalmente tra essi, la quota residua di patrimonio.
In mancanza di coniuge e/o figli, seguono gli altri parenti prima indicati fino al 6° grado di parentela.
Oltre al 6° grado di parentela non si fa luogo alla successione dei parenti, per cui qualora non vi siano successibili entro tale grado, o comunque nessuno di essi abbia accettato l’eredità, si fa luogo alla successione dello Stato.