Coronavirus: che cosa rischia chi non resta a casa
Da avvocato penalista, mi rivolgo a tutti coloro che in questi giorni verranno fermati per le strade dalle forze dell’ordine, a cui verrà contestato il reato di cui all’art. 650 del codice penale, ovvero l’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 ha stabilito il divieto su tutto il territorio nazionale di uscire di casa. L’obbligo è derogato da tre motivi, ciascuno dei quali deve essere dimostrato. Si tratta di motivi di lavoro, salute e quelli necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per questi ultimi, si intende la necessità di poter procedere alla spesa alimentare e di medicinali. Per cui, tenete con voi gli scontrini fiscali che dimostrino l’avvenuta spesa e non rivolgetevi a centri commerciali o negozi fuori dalla vostra zona di residenza. È ammesso svolgere attività fisica, nonché portare fuori casa il cane, purché si rimanga sempre a debita distanza gli uni dagli altri e sempre prossimi alla zona di residenza.
Ad oggi, i controlli delle persone in transito sono sporadici, ma con ogni probabilità con l’aumento del contagio, nei prossimi giorni aumenteranno. Per cui, se non potete rimanere in casa, attenzione ad evitare tragitti che non siano consoni alla vostra destinazione di lavoro o di spesa e portate con voi l’autocertificazione da compilare con cura, una volta scaricata qui di seguito: NUOVO MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE DA SCARICARE, aggiornato al 17 marzo 2020.
A chiunque venisse contestata la violazione dell’obbligo di rimanere a casa, prestate attenzione a un paio fattori importantissimi.
- ELEZIONE DI DOMICILIO: la nomina dell’avvocato è obbligatoria e se non ne conoscete alcuno, vi verrà assegnato di ufficio. Attenzione che venga inserito nel verbale, che vi verrà fatto firmare, che l’elezione di domicilio sia presso la VOSTRA residenza, perché in caso contrario non verrete a conoscenza dei provvedimenti penali che vi riguardano, salvo che l’avvocato di ufficio non riesca a contattarvi.
- DECRETO PENALE DI CONDANNA: con ogni probabilità, il procedimento penale che seguirà alla contestazione delle forze dell’Ordine, si chiuderà con una sentenza di condanna che viene chiamata Decreto penale di condanna. Questo prevede l’applicazione di sanzione pecuniaria, che viene definita ammenda. Tuttavia, a dispetto delle apparenze, questa ammenda non è una semplice sanzione amministrativa, bensì è una condanna penale al pari di una condanna al carcere, che andrà a sporcare la vostra fedina penale! Questa ammenda NON VA PAGATA, perché pagarla significherebbe ammettere la responsabilità e scontarne la pena, con l’automatico inserimento del precedente penale nel casellario giudiziale e tutte le conseguenze che questo comporta nella vita lavorativa!
COSA FARE: si deve contattare l’avvocato di fiducia, se non si ha quello di fiducia si deve contattare quello assegnato di ufficio ai recapiti forniti dalle forze dell’Ordine. A quel punto si dovrà attendere l’arrivo in busta verde via posta o attraverso la consegna diretta delle forze dell’Ordine di un atto, il sopra citato Decreto penale di condanna, proveniente dal tribunale. Questo provvedimento deve essere impugnato entro 15 giorni dall’avvenuta notifica per chiedere la concessione della cosiddetta OBLAZIONE, che trasforma la sentenza penale in sanzione amministrativa.
Per riassumere, se venite fermati e non siete stati in grado di giustificare l’uscita di casa, contattate al più presto il vostro avvocato di fiducia o quello che vi è stato assegnato di ufficio. In ogni caso, non pagate la ammenda e non lasciate trascorrere i 15 giorni dalla notifica del Decreto penale senza impugnarlo.
Se cercate un avvocato a Torino e dintorni contattate lo studio legale Boetti Villanis per fissare un appuntamento o ricevere una consulenza legale.