In caso di morte di una persona in conseguenza di un incidente sul lavoro, incidente stradale, omicidio stradale o responsabilità medica (dunque fatti illeciti) il risarcimento del danno spetta di regola agli eredi ed ai prossimi congiunti del defunto.
Tralasciando in questa sede i problemi relativi alla responsabilità dell’evento “morte”, ed alla causa “materiale” che ha provocato l’evento (incidente/omicidio stradale, infortunio sul lavoro, responsabilità-malpractice-medica, etc.) quali sono effettivamente le voci di danno risarcibili?
Risarcimento danno per morte: quali sono i danni risarcibili ed a chi spettano
Occorre innanzitutto distinguere tra danni cosiddetti a) “jure proprio” e quelli b) “jure hereditatis”.
I PRIMI (ovvero tra i danni che si producono direttamente nella sfera giuridica del soggetto leso). I secondi sono quelli invece prodotti nella sfera giuridica del defunto (come ad esempio quelli conseguenti alle sofferenze fisiche subite a seguito del sinistro quando vi è un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e l’evento morte ad esso conseguente), e che dunque appartengono agli eredi.
a.1) Tra i primi va innanzitutto considerato il danno “non patrimoniale” o “morale”, subito dai congiunti, o comunque da coloro che sono legati al defunto da un rapporto affettivo, a seguito della perdita della persona cara, e che consiste nella sofferenza interiore patita dal danneggiato o nel turbamento transitorio dello stato d’animo derivante da un atto illecito.
Mentre inizialmente la giurisprudenza era orientata a legare il risarcimento del danno morale al requisito della convivenza con il defunto, l’evoluzione delle pronunce giudiziali ha portato al riconoscimento del danno morale anche a coloro che, pur non conviventi, possono dimostrare di aver patito una sofferenza “morale” a seguito della perdita della persona cara. Ed in recenti sentenze si è pervenuti a riconoscere il danno anche ai congiunti non conviventi, ed anche, in qualche caso a non parenti, comunque legati al defunto da un dimostrabile e concreto legame affettivo.
Quantificazione del danno morale
I danni morali sono risarciti in “via equitativa” dal Giudice, e vengono risarciti in misura maggiore ai più prossimi congiunti conviventi, ed in misura minore mano mano che il legame affettivo risulta più “sfumato”, in base a tabelle elaborate dai vari Tribunali, ed in particolare dal Tribunale di Milano, che rappresenta il punto di riferimento per questo tipo di quantificazioni. Vengono liquidati in importi anche considerevoli che vanno dalle centinaia di migliaia di euro per i congiunti più prossimi e conviventi, alle decine di migliaia per quelli più “lontani”.
a.2) sono inoltre risarcibili i danni “patrimoniali” subiti dagli stretti famigliari conviventi, che dalla perdita del congiunto hanno subito un danno per la diminuzione patrimoniale conseguente alla perdita dell’apporto economico che il defunto, con il proprio lavoro, forniva alla famiglia.
a.3) vi sono infine come danni diretti, quelle lesioni di natura fisico/psicologica che i prossimi congiunti possono eventualmente subire a seguito del trauma per la perdita, come ad esempio situazioni di stress, o comunque di natura patologica medicalmente accertabili e dimostrabili.
Risarcimento del danno morale jure hereditatis
b) i danni “jure hereditatis” sono invece quelli subiti direttamente dal defunto consistenti di fatto nelle lesioni invalidanti subite a seguito dell’evento, e quelli conseguenti alle sofferenze morali patite, laddove si possa individuare un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra l’evento lesivo ed il decesso (cd “danno tanatologico”), e che invece non si producono quando il decesso sia “istantaneo” ovvero immediata e diretta conseguenza dell’evento lesivo. Sono risarciti agli eredi (non quindi anche a tutti i congiunti ed alle persone legate da vincoli affettivi al defunto) secondo gli usuali criteri di liquidazione dei danni da lesione personale.
Lo staff dello studio legale di Torino Boetti-Villanis vanta una lunga esperienza in ambito di risarcimenti per danni.
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