Il danno da lesioni personali è considerato un “danno non patrimoniale” ed è denominato “danno biologico”; consiste in qualsiasi lesione alla salute, fisica o psichica, derivante da un trauma subito nell’ambito di un “fatto illecito” (es. incidente/infortunio sul lavoro, incidente stradale, responsabilità medica etc.).
A prescindere da ogni questione relativa alla “responsabilità” che deve essere dimostrata, e della causa che lo ha prodotto (incidente stradale, infortunio sul lavoro, responsabilità-malpractice-medica, etc.) il danno viene risarcito a colui che lo ha subito, sulla base di una valutazione medico legale che certifica:
- Il periodo di durata della malattia, cosiddetto di invalidità temporanea, distinguendolo in:
- a.1) invalidità totale (il periodo di ospedalizzazione, o comunque di impossibilità totale di attendere alle proprie occupazioni)
- a.2) invalidità parziale (il periodo della convalescenza che può a sua volta essere suddiviso in invalidità parziale massima, e minima, a seconda dell’incidenza della “malattia” sulla possibilità di svolgere le normali attività della vita quotidiana;
Entrambe queste voci di danno vengono risarcite attribuendo al danneggiato un importo giornaliero che diminuisce via via che le conseguenze si fanno meno “invalidanti”
- le conseguenze di natura permanente (invalidità permanente) derivate dal trauma subito, destinate ad incidere sulla vita futura del danneggiato. L’invalidità permanente viene espressa in termini percentuali e vengono risarcite sulla base di tabelle elaborate dai Tribunali, per lo più dal Tribunale di Milano che è punto di riferimento in materia; in ragione della percentuale riconosciuta dalla perizia medico legale, si distinguono poi le cd “lesioni gravi” (sopra il 10% di invalidità permanente accertata) e le cd “lesioni micropermanenti” (al di sotto).
Le lesioni personali inoltre possono produrre un danno di natura patrimoniale, parametrabile all’impossibilità o alla maggiore difficoltà di svolgere la propria attività lavorativa e di produrre reddito, sia per il periodo di invalidità temporanea sia per le conseguenze di natura permanente che dovessero incidere sulla attività lavorativa del soggetto leso.
Questo danno viene risarcito quantificando in termini economici la mancata (o la maggiore difficoltà) produzione di reddito da parte del soggetto leso, eventualmente in via presuntiva per quanto riguarda la vita futura.
Lo staff dello studio legale di Torino Boetti-Villanis vanta una lunga esperienza in ambito di risarcimenti per danni.
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