Impugnazione testamento

Avvocato per Impugnare il testamento
Avvocato Testamentario

Quando la successione ereditaria avviene per testamento, sia esso “olografo” (ovvero scritto, datato e firmato per mano propria del testatore) oppure “pubblico” (fatto tramite dichiarazione resa ad un Notaio, che assiste alla sottoscrizione del testatore e ne attesta l’autenticità), vi può essere interesse ad impugnare da parte di chi ritenga di essere stato leso nelle proprie aspettative ereditarie.

Sottoporre la situazione ereditaria ad un’analisi approfondita da parte di un Avvocato consente di valutare le possibilità e i motivi di impugnazione del testamento, e di agire al fine di ottenere una piena tutela dei propri diritti ereditari violati.

Vi sono diversi motivi che consentono di impugnare un testamento perché nullo o annullabile:

  • Il testamento “olografo”, esso può essere impugnato quando esso risulti “falso” (non di provenienza del testatore), oppure quando non risulti interamente scritto di pugno, né datato, né firmato dal testatore.
  • Il testamento sia “olografo” sia “pubblico” può essere oggetto di impugnazione quando, al momento della redazione, il testatore risulti essere stato in condizione di “incapacità di testare” (Difetto di Capacità). Incapaci di testare sono i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti o inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno. In sostanza, si richiede che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà testamentaria. Questa cosa non si verifica nei casi descritti e in tutte quelle situazioni in cui, per problemi di natura fisica o psichica, anche momentanea, in sede di redazione del testamento, il testatore non possedeva in sé la lucidità necessaria a disporre delle proprie sostanze.
  • Vizi della volontà (errore, violenza, dolo) il testatore, ancorché in astratto capace di testare, sottoposto all’azione di un terzo, non risulti essere stato in condizione di esprimere liberamente la propria volontà. Il caso tipico è quello della “circonvenzione di incapace”, in cui non è necessario che l’ ”incapacità” si traduca in una “incapacità” di testare o di intendere e volere. È sufficiente che si dimostri che per qualche ragione, al momento della redazione della scheda testamentaria, il testatore fosse in condizione di “vulnerabilità”, ovvero che per qualsivoglia ragione, potesse essere sottoposto con successo a pressioni esterne a condizionamento della volontà.
  • Con riferimento alla “FORMA”, il testamento olografo può essere impugnato quando sia privo degli elementi essenziali: l’autografia (deve essere interamente “di pugno” del testatore che deve scriverlo “a mano” e senza l’ausilio di mezzi meccanici, o a “mano sorretta”); la data (che può essere apposta in testa o in calce allo scritto, ma deve essere presente;  la sottoscrizione, anch’essa di pugno del testatore e deve essere ad esso riferibile anche quando ad esempio non riporta la firma per esteso, ma si traduce in un “soprannome” o una qualifica che deve essere comunque individuabile (es. “mamma”, papà, “Zio Piero”, etc.).
  • Il testamento può essere inoltre impugnato quando non sono sufficientemente chiare le disposizioni in esso contenute, tali da dare adito a diverse interpretazioni o da non essere comprensibili o di impossibile esecuzione.
  • “Lesione delle quote di riserva” dagli eredi “legittimari”, quando, cioè, la volontà testamentaria non rispetta le “quote di riserva” destinate per legge agli stessi. In questo caso si impugna il testamento per  ottenere la “riduzione” delle altre quote fino alla reintegrazione della quota di riserva lesa. Ciò avviene anche quando, a seguito di donazioni fatte in vita agli altri eredi o a terzi si siano lese  le “quote di riserva”, e ciò fino alla reintegrazione della quota di riserva destinata al legittimario leso. Quando si impugna il testamento per “lesione”, si mette in discussione tutta la ripartizione dei beni effettuata dal defunto in vita e dopo la morte. Per verificare chi ha ricevuto di più e chi di meno, si procede con la “reimputazione” fittizia al patrimonio ereditario delle disposizioni effettuate in vita o delle disposizioni testamentarie lesive con una operazione che viene definito a “collazione”. All’esito di tale operazione, il giudice ripartisce il patrimonio della successione in modo da ripristinare la quota di «riserva» lesa dal defunto con il testamento o con gli atti di disposizione compiuti in vita.

Impugnazione successione: chi può farla?

Interessati e quindi titolati ad impugnare il testamento sono tutti coloro che Tutti coloro che ritengono di essere stati danneggiati dal testamento che abbia “leso” eventuali loro aspettative ereditarie, e quindi innanzitutto gli eredi cd “legittimari” (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta del testatore), gli eredi legittimi (parenti del defunto entro il VI grado), o comunque chi ritenga di avere subito una lesione dei propri diritti successori.

Controversie testamentarie: finalità

La finalità della impugnazione testamentaria è quella di soddisfare, nel rispetto della normativa, le aspettative ereditarie di coloro che siano stati, in tutto o in parte, esclusi dal testamento del defunto o che risultino in altro modo penalizzati dalle disposizioni contenute nell’atto testamentario.

Tramite l’impugnazione del testamento si può ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullità integrale o parziale del testamento stesso, ad esempio nel caso in cui siano stati commessi illeciti testamentari di rilievo penale quali la circonvenzione di incapace, o vi siano nullità formali o sostanziali nella scheda testamentaria. All’esito di tali declaratorie, si apre la successione legittima, che, in mancanza di testamento, devolve le sostanze del defunto tra i parenti stretti, in base alla normativa del Codice Civile.

In caso di testamento “valido”, l’impugnazione del testamento può consentire comunque di ottenerne un’interpretazione più soddisfacente per le aspettative degli eredi o anche di rimediare a parziali illegittimità delle previsioni testamentarie, laddove queste, contravvengano alle norme imperative sulla successione degli eredi legittimari.

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Come operiamo

Analisi preliminare

Lo Studio offre assistenza ai propri clienti tramite una preventiva analisi della situazione ereditaria, acquisendo dal cliente tutte le informazioni necessarie, per poi passare all’esame del testamento, alla ricerca di eventuali motivi di impugnazione.

Preventivo

Individuati i possibili motivi di impugnazione del testamento, viene sottoposto al cliente, per l’approvazione, il preventivo per le necessarie attività di approfondimento. Viene quindi effettuato uno studio approfondito, con l’ausilio della dottrina e della giurisprudenza, per verificare le possibilità di successo delle azioni giudiziarie che siano state individuate come opportune.

Verificati gli elementi probatori a disposizione, viene svolto un primo tentativo di risoluzione stragiudiziale, tramite soluzione bonaria con le controparti. In mancanza di esito positivo, previo tentativo di mediaconciliazione obbligatoria si passa all’impostazione dell’azione giudiziaria e all’attivazione della medesima.

Azione legale

Dal momento in cui il cliente conferisce l’incarico, promuoviamo immediatamente  tutte le azioni concordate, sia stragiudiziali, sia giudiziali, civili o penali (si pensi alle ipotesi di falso in testamento o di circonvenzione di incapace) necessarie alla soluzione del problema.

Rapporto con il cliente

Il cliente viene tempestivamente informato per iscritto di ogni azione svolta e degli incombenti che di volta in volta si rendono necessari per proseguire nell’attività, e nel caso di necessità di maggiori spiegazioni ha a disposizione o telefonicamente o in appuntamenti che vengono sempre fissati nel giro di massimo una settimana, l’Avvocato che segue il suo caso e che gli fornirà tutte le informazioni richieste.

Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi di Torino è assicurato per la responsabilità professionale con Generali Assicurazioni polizza 242764092 e dal 30/04/2018, con AmTrust Europe, polizza n.17°0097612/2839.

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