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I clienti, cugini tra loro, si rivolsero al nostro Studio per capire come procedere a seguito del fatto che, alla morte di una facoltosa zia deceduta senza che ci fossero coniuge o figli, avevano scoperto l’esistenza di un testamento che devolveva l’intera eredità ad una persona di servizio, badante/dama di compagnia, come si diceva una volta, che negli ultimi anni della vita della zia, ne aveva totalmente assunto il controllo, sottraendola progressivamente alle cure dei nipoti e di fatto isolandola.
La zia, asserivano, molto anziana, da alcuni anni era afflitta da una malattia degenerativa che ne minava le capacità di discernimento e sostenevano che la badante aveva approfittato delle condizioni di salute della zia per rendersi indispensabile, e di fatto, minacciava la zia di abbandonarla se non avesse fatto testamento a suo favore escludendo i nipoti, ed avanzavano anche dubbi sull’autografia del testamento olografo della zia che apparentemente pareva vergato da una mano diversa.
A sostegno dei fatti, però, non disponevano di documentazione, se non di alcune certificazioni mediche, e non potevano addurre testimonianze precise se non in via indiretta sul comportamento della badante che oltre ai nipoti aveva allontanato anche la signora delle pulizie, ed impediva addirittura alla zia di parlare con il portinaio dello stabile in cui essa abitava.
Studiato il caso, in prima battuta sottoponemmo le certificazioni mediche ad uno psichiatra forense che, esaminati i documenti e acquisiti altri elementi dalla cartella clinica di un ricovero che la zia aveva subito qualche anno prima, predispose una relazione peritale in cui confermava che la zia, stanti le sue condizioni di salute, ancorché in astratto capace di testare, tuttavia versava in una situazione che la rendeva “fragile” e sottoponibile a pressioni esterne capaci di mutarne la volontà testamentaria rispetto a quella che avrebbe liberamente espresso laddove non avesse subito codeste pressioni.
Contemporaneamente sottoponemmo l’olografo ad un perito calligrafo che però non potè pervenire a conclusioni certe sull’attribuibilità dello scritto.
I clienti, d’altro canto, avendo parlato con l’ex donna delle pulizie, con il portiere dello stabile in cui abitava la zia, con alcune amiche che la frequentavano abitualmente, etc., ebbero la conferma del fatto che la badante in più occasioni aveva assunto nei confronti della zia atteggiamenti eccessivamente “protettivi”, al limite del “minaccioso” nei confronti dei terzi, e che più volte l’avevano sentita dire alla zia che non doveva fidarsi di nipoti che non si facevano mai vivi, che non si interessavano a Lei (circostanze non vere) e che erano solo interessati all’eredità.
A questo punto, promossa la mediazione, obbligatoria in materia ereditaria, senza ottenere risultati, i clienti furono costretti a promuovere un giudizio civile contro la badante per ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo della zia.
Nel corso della causa tutte le circostanze vennero confermate dai testimoni, ed il medico legale nominato dal Tribunale potè confermare la relazione dello psichiatra forense di parte che avevamo incaricato, e conseguentemente il Tribunale, valutata la situazione ritenne accoglibile la domanda, e dichiarò nullo il testamento olografo della zia a favore della badante, con la conseguenza che i nipoti, come eredi legittimi, poterono entrare in possesso dell’eredità.
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