Il trust patrimoniale, istituto di origine anglosassone, è un negozio giuridico finalizzato alla tutela del patrimonio di un soggetto, denominato settlor, o disponente, il quale, mediante un atto unilaterale, trasferisce determinati beni a favore di un altro soggetto, il trustee, o fiduciario, che ne diventa titolare, con l’obbligo di gestirlo diligentemente a favore di un terzo, il beneficiary, o beneficiario.
In mancanza di una disciplina specifica nel nostro ordinamento, l’applicazione del trust in Italia è resa possibile grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985, nei limiti del rispetto delle regole statuite dalla Legge di ratifica della Convenzione stessa, L. n. 364 del 16.10.1989; l’ordinamento italiano, infatti, permette alle parti di scegliere l’applicazione della legge di uno degli Stati che disciplinano il trust, qualora detta legge straniera abbia i requisiti minimi ai fini del riconoscimento dell’istituto anche in Italia e quando questa non sia in contrasto con la legge italiana.
Come funziona il trust?
Il trust è un atto unilaterale, posto in essere dal settlor, che richiede la forma scritta ai fini della prova e può costituirsi pertanto mediante un atto pubblico od una scrittura privata; l’altro elemento essenziale ai fini della validità dell’istituto è la dichiarazione del settlor, con la quale quest’ultimo esprime la propria volontà di costituire un trust, non essendo sufficiente la mera volontà di trasferire il patrimonio a favore di un altro soggetto. Per quanto riguarda, invece, il contenuto dell’atto, non sono richieste ulteriori formalità ed è possibile quindi determinarlo sulla base delle finalità e degli obiettivi che il settlor vuole raggiungere con la costituzione del trust.
Come anticipato, i soggetti coinvolti dal trust sono generalmente tre, alle quali può essere affiancata eventualmente una quarta persona, il protector, incaricata di svolgere la funzione di “guardiano” del patrimonio. In primo luogo, il trust nasce grazie al settlor, il quale non necessariamente deve coincidere con un unico soggetto, ma può coincidere con una o più persone fisiche o giuridiche; il settlor, quindi, è la figura che costituisce il trust mediante l’atto istitutivo con cui ne stabilisce le regole, i beneficiari e, ove lo ritenga, anche lo scopo.
A partire dal momento della costituzione del trust, il settlor trasferisce tutti i beni patrimoniali o i diritti individuati dall’atto in capo al trustee, affinché questi ne assuma la gestione e l’esercizio; il trustee, pur divenendo titolare del patrimonio, non può né alienarli né servirsene ad usi e scopi personali, ma è tenuto a soddisfare la volontà del settlor ed occuparsi dell’amministrazione e gestione dei diritti reali sui beni mobili o immobili indicati in maniera tale da recare un beneficio ad uno o più soggetti terzi beneficiari.
Il beneficiary, quindi, gode degli interessi derivanti dal trust, ne percepisce i frutti e, nei tempi stabiliti dall’atto istitutivo, diverrà a sua volta titolare del patrimonio; entro certi limiti, il beneficiario può altresì svolgere una funzione di controllo sull’attività del trustee, intervenendo preventivamente qualora ritenga che un atto di disposizione del patrimonio posto in essere da quest’ultimo possa arrecare un danno, rivolgendosi all’autorità giudiziaria al fine di impedirne la realizzazione.
Il settlor, infine, può eventualmente decidere di nominare un soggetto che assuma il compito di protector, ossia quello di controllare l’operato del trustee, assicurandosi che venga rispettata la volontà del disponente; a tal fine, possono essere attribuiti incarichi speciali al protector, quali ad esempio quello di acconsentire agli atti di disposizione del patrimonio più rilevanti ed, in certi casi, addirittura quello di sostituirsi al fiduciario.
Quando ricorrere al trust?
Tra le numerose possibili applicazioni del trust, se ne possono individuare alcuni tra quelli più frequentemente utilizzati:
- La tutela dei minori e delle persone diversamente abili: in questi casi, il trustee, il quale assume l’incarico di amministrare e gestire i beni a favore del beneficiario, è obbligatoriamente affiancato dalla figura del protector così da garantire una maggior tutela.
- La tutela del patrimonio nell’ambito della successione, al fine di evitare la dispersione dello stesso.
- La tutela dei beni immobili.
- Passaggio generazionale dei beni o delle quote di azienda.
- Garanzie in luogo delle fidejussioni.
La tutela garantita dal trust, in tutti questi casi, consiste nel trasferimento dei beni da parte del disponente a favore del trustee, senza che questi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultimo, e non facendo parte quindi né del suo regime patrimoniale né eventualmente della sua successione.
I beni oggetto del trust, infatti, divengono “inattaccabili”, non solo da parte dei creditori personali del trustee e da parte di quelli del settlor, ma anche da parte di quelli del beneficiary sino al momento in cui i beni non vengano effettivamente a lui trasferiti.
Il trust immobiliare
Come anticipato, ricorrere al trust per il conferimento di proprietà immobiliari viene utilizzato principalmente allo scopo di gestire la successione, nonché al fine di proteggere i beni da futuri eventuali creditori; certamente, assumono una certa rilevanza nella scelta dell’istituto i benefici fiscali che ne conseguono, consistenti in agevolazioni ed esenzioni tributarie, oltre alla cancellazione dell’imposta di successione, nel pieno rispetto delle leggi italiane. Il bene immobile oggetto del trust può essere conferito:
- Con il trasferimento della piena proprietà da parte del settlor a favore del trustee;
- Con il trasferimento della sola nuda proprietà a favore del trustee, con la ritenuta da parte del settlor dell’usufrutto dell’immobile;
- Con il trasferimento della sola nuda proprietà a favore del trustee, con la ritenuta da parte del settlor del diritto di abitazione dell’immobile;
Mentre, nella prima ipotesi, sarà onere del trustee quello di dichiarare l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi e conseguentemente provvedere al pagamento delle relative imposte, negli altri due casi sarà il settlor a conservare tale onere.
Preme inoltre sottolineare come, nell’ipotesi in cui il settlor ritenga per sé il diritto di usufrutto, quest’ultimo sia un diritto pignorabile e, sia, di conseguenza, aggredibile dai creditori, a differenza invece del diritto di abitazione.