Quando decede un prossimo congiunto, pur nella tristezza del momento, occorre immediatamente fare mente locale alle pratiche successorie; infatti i problemi che possono scaturire da una successione ereditaria sono molteplici e sovente non di facile soluzione, ma i punti che seguono sono sicuramente da prendere in attenta considerazione.
Eredi legittimi: quali sono le fasi per la successione
La prima questione da valutare è se si è “chiamati all’eredità” o no: i “chiamati all’eredità” sono come detto i parenti prossimi del defunto e cambiano a seconda se vi è o non c’è un testamento e a seconda da quanti e quali parenti ci siano ancora in vita. Se non c’è un testamento si fa luogo alla cosiddetta successione legittima, e chiamati all’eredità sono tutti i parenti del defunto fino al VI° grado (definiti “eredi legittimi”) secondo il principio che il parente più vicino in grado esclude quelli più lontani.
Ad esempio, sommariamente, se chi decede lascia coniuge e figli che sono partenti in primo grado, tutti gli ulteriori di grado più lontano sono esclusi; se chi decede non ha moglie e figli, chiamati all’eredità sono i fratelli ed i loro discendenti, ed in mancanza di fratelli, i cugini e così via. In caso di testamento, invece, è il deceduto stesso che in vita, o con un testamento olografo (scritto datato e firmato di proprio pugno) o pubblico (ricevuto da un notaio), ha disposto delle proprie sostanze con alcuni limiti: gli ascendenti, il coniuge ed i discendenti, sono definiti “eredi legittimari” ed ad essi è comunque riservata una quota detta quota di riserva del patrimonio ereditario, e laddove questa quota non sia rispettata per ciascuno di essi, il testamento può essere impugnato.
L’accettazione delle eredità: come intervenire
La seconda questione da prendere in considerazione dopo aver appurato se si è o meno “chiamati all’eredità” secondo i criteri che precedono, e indagare per capire se l’eredità è attiva o passiva; ovvero se il defunto aveva o meno debiti, e se i debiti rappresentano una parte consistente o addirittura superano l’ammontare del compendio ereditario. Ciò può essere fatto con un inventario “informale” ovvero indagando presso gli uffici competenti per capire per la parte attiva se il defunto era proprietario di beni immobili, presso le banche (magari ricavandone gli estremi da documentazione-estratti conto, comunicazioni scritte- rinvenuti in casa del defunto) per appurare esistenza e consistenza di eventuali conti correnti bancari, conti deposito titoli, polizze assicurative presso le Poste etc., e attraverso la conoscenza delle attività e della vita del defunto.
Nel caso si abbia il dubbio che nel compendio ereditario vi siano debiti, o se si è in possesso dei beni ereditari (si possiedono ad esempio le chiavi di casa, della macchina, si possiedono oggetti personali o comunque beni del defunto) è opportuno che l’inventario sia eseguito in modo “formale” o da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Il rischio, infatti è che, se si è in possesso dei beni ereditari e vi sono debiti, se non si compie un inventario formale entro tre mesi dal decesso, si può essere considerati eredi puri e semplici e non ci sia la possibilità di rinunciare all’eredità se questa è passiva, con la conseguenza di doversi accollare i debiti del defunto.
Le modalità per l’accettazione dell’eredità
Eseguiti gli accertamenti descritti, se c’è un testamento olografo occorre rivolgersi ad un Notaio per provvedere alla pubblicazione, e, anche se non c’è un testamento, occorre comunque rivolgersi ad un Notaio, un Commercialista, un Caf, o ad altri professionisti che si occupino di questa attività, per predisporre e depositare la denuncia di successione che deve essere fatta entro un anno dal decesso, e che consiste nella volturazione in capo all’erede od agli eredi della proprietà dei beni immobili secondo le quote spettanti a ciascuno, alla volturazione dei conti correnti che nel frattempo le banche avranno “bloccato” in attesa di conoscere chi ne sia l’erede o gli eredi, e nel pagamento delle relative imposte di successione.
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