Il testamento può essere “olografo”, ovvero interamente scritto di pugno, datato e firmato dal testatore, oppure “pubblico”, quando consiste in una dichiarazione formulata a un Notaio e sottoscritta dal testatore in presenza del Notaio.
Può impugnare un testamento colui o coloro che, nell’ambito della successione testamentaria, ritengono di essere stati lesi nelle proprie aspettative ereditarie o perché eredi legittimi (parenti entro il VI° grado del defunto) oppure eredi legittimari (ascendenti, coniuge e figli del defunto). Questi possono essere interessati a sottoporre la situazione ereditaria a un’analisi approfondita per capire se vi siano possibilità di impugnare il testamento, che non li soddisfa nelle aspettative. Grazie alla consulenza di un avvocato, è possibile individuare i motivi di impugnazione del testamento per essere tutelati nei propri diritti.
La finalità delle impugnazioni testamentarie è quella di soddisfare, nel rispetto della normativa, le aspettative ereditarie di coloro (eredi legittimi o eredi legittimari – v. sopra) che siano stati in qualche modo esclusi o penalizzati dal testamento del defunto. In questo modo, si darà luogo alla successione legittima. Questa, in mancanza di testamento, devolve le sostanze del defunto in base alla normativa codicistica tra i parenti stretti, facendo annullare o dichiarare nullo il testamento. In ogni qual modo, l’effetto è di ottenerne un’interpretazione tale da soddisfare in tutto o in parte le aspettative. In caso di testamento “valido”, che però penalizzi uno o più eredi, contravvenendo alle norme imperative sulla successione degli eredi legittimari (V. sopra), l’impugnazione testamentaria serve a riequilibrare la lesione del diritto ereditario subita, con l’applicazione della normativa.
In quali casi il testamento risulta viziato?
Il testamento può essere impugnato per vari motivi di natura formale o sostanziale, ovvero, sommariamente:
innanzitutto in caso di testamento “olografo”, esso può essere impugnato quando risulti “falso” (non di provenienza del testatore), oppure quando non risulti interamente scritto di pugno, né datato, né firmato dal testatore (testamento falso).
Inoltre, il testamento sia “olografo” sia “pubblico” può essere oggetto di impugnazione. Ciò avviene quando, al momento della redazione, il testatore risulti essere stato in condizione di “incapacità di testare” (Difetto di Capacità). A tal proposito, incapaci di testare sono i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti.
In sostanza, si richiede che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà testamentaria. Questa cosa non si verifica nei casi descritti e in tutte quelle situazioni in cui, per problemi di natura fisica o psichica, anche momentanea, in sede di redazione del testamento, il testatore non possedeva in sé la lucidità necessaria a disporre delle proprie sostanze.
Altro caso è quello in cui per “vizi” della volontà (errore, violenza, dolo) il testatore, ancorché in astratto capace di testare, sottoposto all’azione di un terzo, non risulti essere stato in condizione di esprimere liberamente la propria volontà. Il caso tipico è quello della “circonvenzione di incapace”, in cui non è necessario che l’”incapacità” si traduca in una “incapacità” di testare o di intendere e volere. È sufficiente che si dimostri che per qualche ragione, al momento della redazione della scheda testamentaria, il testatore fosse in condizione di “vulnerabilità”, ovvero che per qualsivoglia ragione, potesse essere sottoposto con successo a pressioni esterne a condizionamento della volontà.
Con riferimento alla “FORMA”, il testamento olografo può essere impugnato quando sia privo degli elementi essenziali:
- l’autografia (deve essere interamente “di pugno” del testatore che deve scriverlo “a mano” e senza l’ausilio di mezzi meccanici)
- la data (che può essere apposta in testa o in calce allo scritto, ma deve essere presente
la sottoscrizione, anch’essa di pugno del testatore e deve essere ad esso riferibile anche quando ad esempio non riporta la firma per esteso, ma si traduce in un “soprannome” o una qualifica che deve essere comunque individuabile (es. “mamma”, papà, “Zio Piero”, etc.).
Il testamento, con riferimento al “CONTENUTO” può essere inoltre impugnato quando non sono sufficientemente chiare le disposizioni in esso contenute, tali da dare adito a diverse interpretazioni o da non essere comprensibili o di impossibile esecuzione. Ciò avviene per “lesione” dagli eredi “legittimari”, quando, cioè, la devoluzione dell’eredità in esso prevista non rispetti le “quote di riserva” destinate per legge agli stessi. Il fine di questa circostanza è di ottenere la “riduzione” delle altre quote, oppure a seguito delle donazioni fatte in vita agli altri eredi o a terzi che abbiano leso la “quota di riserva”, e ciò fino al rispetto della quota di riserva destinata al legittimario leso. Quando si impugna il testamento per “lesione”, si mette in discussione tutta la ripartizione dei beni effettuata dal defunto in vita e dopo la morte. Per verificare chi ha ricevuto di più e chi di meno, si procede con la “reimputazione” fittizia al patrimonio ereditario delle disposizioni effettuate in vita o delle disposizioni testamentarie lesive che viene definito a “collazione”. All’esito di tale operazione, il giudice ripartisce il patrimonio della successione in modo da ripristinare la quota di «riserva» lesa dal defunto con il testamento o con gli atti di disposizione compiuti in vita.
Si può impegnare dopo l’accettazione?
L’accettazione dell’eredità è presupposto necessario per procedere nel caso all’impugnazione del testamento. Con l’accettazione, infatti, il “chiamato” acquista la qualità di “erede” e di conseguenza la legittimazione ad eventualmente impugnare il testamento. L’accettazione non implica la rinuncia all’impugnazione.
Entro quando è possibile procedere con l’impugnazione testamentaria?
Non esiste un “termine” fisso entro il quale procedere all’impugnazione del testamento, ma diversi termini a seconda dei motivi dell’impugnazione e dell’azione che si vuole impostare. Solo un esame approfondito della situazione testamentaria può consentire di individuare un termine entro il quale procedere.
Come si svolge la consulenza/difesa dello Studio Boetti in merito alle impugnazioni testamentarie?
Chi può impugnare un testamento?
L’attività comincia con un’analisi della situazione ereditaria, volta a individuare l’esistenza o meno di motivi di impugnazione del testamento tra quelli previsti dalla legge.
Analizzata la situazione ereditaria, acquisendo dal cliente tutte le informazioni necessarie, si passa all’esame del testamento e alla ricerca di eventuali motivi di impugnazione. Dopo aver individuato i possibili motivi di impugnazione del testamento, si sottopone al cliente per approvazione il preventivo delle necessarie attività di approfondimento. In questo modo, si effettua uno studio approfondito con l’ausilio della dottrina e della giurisprudenza per verificare le possibilità di successo delle azioni giudiziarie individuate. Infine, verificati gli elementi probatori a disposizione, si passa all’impostazione sommaria dell’azione giudiziaria e previi i tentativi del caso di pervenire ad una soluzione “amichevole” della controversia. Qualora non si ottenga un risultato soddisfacente, si procede con l’azione giudiziaria.
Contatti lo studio legale Boetti Villanis per fissare un appuntamento o ricevere una consulenza legale per problematiche relative all’eredità con testamento.