Il rimborso ai tempi del Covid-19
In questi giorni, a causa dell’emergenza Covid-19, in molti si sono trovati voli cancellati, pacchetti di viaggio già prenotati annullati con un semplice messaggio sullo smartphone, biglietti per concerti o partite di basket annullati. Ancora c’è chi aveva appena sottoscritto un abbonamento in palestra, per essere pronto alla prova costume, e non può usufruirne considerate le restrizioni vigenti in tutta Italia.
Da avvocato civilista, mi sono giunte – da amici e parenti, conoscenti – moltissime richieste in merito al comportamento da tenere in questi casi, per non perdere le somme di denaro già spese e ottenere quindi un rimborso di quanto già versato.
Ma qual è la disciplina del rimborso di viaggi, vacanze e voli aerei ai tempi del Covid-19?
Ci sono buone notizie per tutti quelli che si trovano a dover rinunciare ai propri programmi.
Per queste situazioni, il D.L. n. 9 del 2/3/2020 ha disposto all’art. 28 misure straordinarie in materia di rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, prevedendo che coloro i quali:
- siano stati posti in “quarantena” o siano resistenti o domiciliati nelle aree interessate dal contagio da Covid-19
- abbiano programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio
- abbiano programmato soggiorni o viaggi in uno Stato estero che impedisce o vieta lo sbarco, l’approdo o l’arrivo
possono recedere dal contratto stipulato e concordare con l’agenzia di viaggi, con il tour operator o con il vettore una soluzione alternativa.
È opportuno evidenziare che il tour operator, l’agenzia di viaggio o la compagnia aerea sono tenuti ad offrire al cliente una proposta a propria scelta tra:
- un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore
- il rimborso
- un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione
Se vi trovate in una delle situazioni sopra descritte, potete quindi avvalervi del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico semplicemente comunicando al tour operatore, alla vostra agenzia di viaggio o al vettore aereo che rientrate in una delle situazioni sopra descritte. Dovrete allegare il titolo di viaggio (quindi il biglietto aereo o la prenotazione della vostra vacanza) e la documentazione relativa, chiedendone il rimborso.
Non c’è fretta per farlo. Avete 30 giorni di tempo dalla cessazione della situazione di isolamento o dalla data della prevista partenza per inoltrare la richiesta all’agenzia o al tour operator, i quali hanno poi 15 giorni dall’effettiva richiesta per provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all’emissione di un voucher di pari importo, che – attenzione – deve essere utilizzato entro un anno dall’emissione, pena la perdita di efficacia.
Prestate molta attenzione e, quindi, leggete accuratamente eventuali richieste di sottoscrizione di atti o liberatorie che il vettore aereo, la compagnia di viaggio o il tour operator dovessero sottoporvi in sede di rimborso.
Per chi si trovasse in una situazione che non rientra in nessuna delle ipotesi sopra riportate, valgono sempre le regole del Codice civile, del Codice del turismo ed il Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 in materia di voli.
Per qualsiasi dubbio o per concordare un appuntamento non esitate a contattarmi al numero 347/4790828 o alla mail fantenucci@boettivillanis.it.
Avvocato a Torino Franca Antenucci