Frode nell’esercizio commerciale: quali sono i casi specifici
Il profilo oggettivo dell’illecito si sostanzia in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace. Il contratto in questione può riguardare compravendita, permuta, somministrazione etc. E’ il caso della consegna di alimenti o bevande avariata o non corrispondente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva prevista dalla legge; così come la commercializzazione delle carni, senza occuparsi dell’aspetto nutrizionale del prodotto, al fine di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nella commercializzazione sotto il profilo di una corretta comunicazione delle condizioni e delle caratteristiche del prodotto.
Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, negli stabilimenti vitivinicoli di un’azienda commerciale, di vino preparato con l’aggiunta di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all’aggiunta di tali ingredienti. In conseguenza di ciò, la Corte ha escluso che la previsione nel D.L. 7 settembre 1987 n. 370 di sanzioni amministrative per chiunque non osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario n. 822 del 1987 abbia determinato l’abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sottolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio sanziona la consegna di “aliud pro alio”, a prescindere dalla rilevanza penale, dell’avvenuta sofisticazione del vino.
Frode in commercio, da non confondere con la truffa
La frode in commercio è un reato contro il patrimonio e, proprio per la sua natura, spesso viene confuso con la truffa.
Questa mala interpretazione in realtà è più terminologica che giuridica, in quanto la natura è sì la lesione dell’altrui fiducia, ma gli elementi strutturali le rendono, nella fattispecie, molto distinte. Una prima diversificazione si legge già dal testo dell’articolo 640 che regolamenta la truffa:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”
È da notare la differente ratio dei due istituti: se il reato di frode tutela la correttezza dello scambio commerciale, la truffa è prevista e punita a garanzia del patrimonio del singolo e della libertà di costui a prestare un valido consenso nelle operazioni economiche che possano influenzare tale patrimonio.
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