Legittima difesa: cosa cambia
Con l’approvazione definitiva del d.d.l. sulla legittima difesa, viene introdotta la presunzione assoluta dell’esimente in oggetto da parte di chi si trova all’interno del proprio domicilio e respinga l’intrusione di una o più persone perché da questi si senta minacciato.
Il respingimento del ladro può avvenire con una violenza tale da non dover più rispettare il criterio della proporzionalità fra attacco e difesa: sarà sufficiente dimostrare il grave turbamento derivante dall’intrusione.
Parimenti, non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
Altra importante modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa è quella che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
E’ bene infine sottolineare che al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
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