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Studio Legale Torino | Avvocato Torino
La cliente, un’anziana signora con problemi circolatori alle gambe, aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione di una vena che, secondo il medico curante, era irrimediabilmente danneggiata.
Subito l’intervento, poiché perdurava il dolore alla gamba nonostante fossero abbondantemente trascorsi i tempi normalmente previsti per la convalescenza, la cliente si era sottoposta ad ulteriori controlli da cui emerse che il chirurgo che aveva operato, per una svista nell’esame della documentazione clinica, aveva asportato una vena diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto asportare e conseguentemente non solo non aveva risolto il problema, ma di fatto lo aveva “aggravato”, rendendo necessario un nuovo intervento chirurgico per stabilizzare la situazione, e di fatto aveva provocato all’anziana signora un danno biologico di natura permanente che neppure con il nuovo intervento avrebbe potuto essere eliminato.
Quando la signora si rivolse al nostro Studio, pur avendo una abbondante documentazione clinica, non si era ancora sottoposta ad una visita medico legale per certificare l’entità delle lesioni e il nesso di causalità (consequenzialità) tra l’intervento chirurgico errato e il danno biologico patito.
Le consigliammo il nominativo di un esperto medico legale con il quale abitualmente collaboriamo conoscendone la competenza e l’autorevolezza, che dopo aver visitato la signora ed esaminato le cartelle cliniche, confermò, redigendo una accurata perizia, l’errore medico subito dalla cliente, il nesso di consequenzialità tra l’errore medico e il danno biologico, e quantificò in termini percentuali il danno biologico permanente e determinò i periodi di invalidità temporanea totale, parziale massima e parziale minima.
Con la documentazione medica e la perizia medico legale, a quel punto non ci restava che promuovere le più opportune azioni legali per ottenere il risarcimento del danno.
L’azione giudiziaria per norma richiede come condizione di procedibilità alternativamente la mediazione, o l’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa. Per accelerare i tempi ed evitare le eventuali lungaggini di una mediazione, optammo per promuovere subito l’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa. L’azione prevede un ricorso al Tribunale competente affinché nomini un medico legale di fiducia del Giudice, che, fatti gli opportuni accertamenti ed esaminate le perizie medico legali in contradditorio tra le parti, rediga una perizia dal contenuto analogo a quello della perizia “di parte” accertando l’errore, il nesso di causalità tra l’errore e il danno biologico, e la consistenza del danno, e in più tenti la conciliazione tra le parti.
Il vantaggio è che la perizia che emerge dall’accertamento tecnico preventivo non può più essere messa in discussione nel successivo eventuale procedimento giudiziario finalizzato al risarcimento, e che, di fatto, a fronte di una perizia che sia favorevole al danneggiato, molto spesso l’assicurazione dei danneggianti si dispone a trattare per evitare le peggiori conseguenze che potrebbero derivare dalla causa.
Infatti, con il deposito della perizia da parte del medico legale nominato dal Tribunale, constatato che sostanzialmente dava ragione e confermava quella del medico legale da noi consigliato alla cliente, con una breve trattativa ottenemmo per la cliente il giusto risarcimento comprensivo delle spese legali che ci aveva anticipato per promuovere l’accertamento tecnico preventivo.
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